Con Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in ordine alla nuova disciplina della liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, c.d. cash accounting.
Il nuovo regime di IVA per cassa, introdotto dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede che “.. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato”.
Il cash accounting entra in vigore dal 01 dicembre 2012 e sostituisce il regime IVA per cassa di cui all’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, pertanto, deve ritenersi abrogato a decorrere da tale data.
La disciplina attuativa del regime in esame è dettata dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2012 mentre le modalità per l’esercizio e la revoca dell’opzione per applicare il regime sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012 (cfr. contenuti correlati).
Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su: le caratteristiche del cash accounting; il limite di volume di affari; il differimento dell’esigibilità; il differimento della detrazione; le operazioni escluse dal cash accounting; gli adempimenti connessi all’esercizio dell’opzione, gli adempimenti del cessionario o committente ed altri adempimenti; l’entrata in vigore del nuovo regime e la disciplina del regime transitorio.