In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, del t.u.l.b., abilita la Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che «particolari contratti» possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta «in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto» deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una «radicale» soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel «contratto madre», delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il «contratto figlio» (in applicazione di tale principio, va respinto il ricorso della Banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro, generali ed astratte, contenute nel contratto di conto corrente, senza la previsione di regole relative alla parte economica, ha chiesto di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per facta concludentia).
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