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Giurisprudenza

In caso di autorizzazione, è onere dell’investitore allegare le informazioni taciute ed incidenti sulla valutazione di adeguatezza

3 Novembre 2020

Cassazione Civile, Sez. I, 27 ottobre 2020, n. 23570 – Pres. De Chiara Rel. Marulli

Di cosa si parla in questo articolo

Allorché si faccia luogo al compimento di un’operazione inadeguata occorre che l’intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso in adesione alla regola “know your customer” di cui all’art. 28, comma 1, Reg. Consob 11522/1998, offra all’investitore in assolvimento degli obblighi di informazione attiva di cui al medesimo art. 28, comma 2, incarnazione della regola “know your product”, nell’individualizzato colloquio verbale, mirato ad un’effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza rilevata dall’intermediario che deve aver luogo prima che l’operazione sia posta in essere, tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni per le quali reputi che l’operazione sia inadeguata in modo che anche riguardo ad essa la scelta che l’investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole.

Qualora, ricevute le informazioni intese ad evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione, l’investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l’autorizzi perciò in forma espressa, la dichiarazione che egli renda al riguardo in forma scritta è fonte di una presunzione che l’intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazioni inadeguate.

La presunzione che in tal modo si determina non vale a sollevare l’intermediario dall’onere di provare di aver assolto il dovere di informazione ove l’investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall’intraprendere l’operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull’intermediario l’onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti.

Nondimeno, l’onere in parola si configura e diviene esigibile solo a fronte dell’allegazione da parte dell’investitore delle specifiche informazioni incidenti sulla valutazione di adeguatezza dell’operazione che l’intermediario gli avrebbe taciuto, informazioni che per qualità e quantità devono poter porre l’investitore in condizioni di valutare in modo consapevole il grado di rischiosità dell’operazione che intende effettuare.

 

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