Secondo quanto disposto dall’art. 6 della Tariffa, Prima Parte, allegata al Testo Unico sull’Imposta di Registro (D.p.r. n. 131 del 1986), in caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti), l’imposta di registro va applicata in misura proporzionale ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa, essendo dirimente – ai fini dell’applicazione dell’imposta de quo – esclusivamente il fattore agevolativo, rappresentato dalla solidarietà cumulativa assunta quale conseguenza legale della pluralità di co-garanzie per lo stesso debito.