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Giurisprudenza

Caso Madoff: l’intermediario non poteva conoscere della truffa prima del verificarsi dello scandalo

3 Dicembre 2013

Tribunale di Torino, 03 aprile 2013, n. 2285

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 2285 del 03 aprile 2013 il Tribunale di Torino, giudice il dott. Giovanni Liberati, torna sul tema delle polizze vita unit linked. La decisione segue quella del 19 marzo 2013, n. 1961, pubblicata su Diritto Bancario (cfr. contenuti correlati), con cui lo stesso Giudicante aveva già espresso il proprio orientamento sul tema, e che si richiama per completezza.

Con la presente sentenza, il Tribunale di Torino ribadisca in particolare l’insussistenza della nullità delle polizze vita unit linked per mancanza della causa tipica del contratto di assicurazione. In tal senso, le polizze unit linked devono essere qualificate come contratti a causa mista atipica a prevalente contenuto finanziario, di cui è stata riconosciuta la meritevolezza di tutela, con la previsione dell’applicazione sia delle norme regolamentari ISVAP, sia delle norme del TUF, a tutela degli investitori.

In secondo luogo, e per quanto qui maggiormente interessa, il Tribunale conferma l’impossibilità per l’intermediario di conoscere, prima dello scoppio del relativo scandalo, della truffa ideata da Bernard Madoff, sui cui fondi hedge il fondo interno connesso alle polizze unit linked aveva eseguito investimenti che avevano determinato gravi perdite per l’assicurato investitore. A fronte dell’inesigibilità di tale condotta, l’intermediario deve ritenersi esente da responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza professionale dettati dalla normativa di settore.

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