L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale di standard tecnici di regolamentazione (RTS) sulle condizioni per la nomina, da parte dei fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) di un “punto di contatto centrale”, in attuazione della IV Direttiva AML.
I CASP stabiliti in uno Stato membro dell’UE possono fornire servizi in un altro Stato membro dell’UE: in alcuni casi, se hanno uno “stabilimento” locale, ad esempio un crypto ATM, devono rispettare gli obblighi locali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), oltre a quelli che si applicano nello Stato membro di origine.
In queste situazioni, i punti di contatto centrali possono contribuire a mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati alla fornitura transfrontaliera di servizi di crypto-asset e a facilitare un’adeguata vigilanza e supervisione in materia di AML/CFT.
La bozza di RTS stabilisce:
- le condizioni alle quali i CASP dovrebbero nominare un punto di contatto centrale
- i ruoli e le responsabilità di tale punto di contatto centrale
In linea con il mandato conferito a EBA, la bozza di RTS non definisce la forma che un punto di contatto centrale dovrebbe assumere, né dove dovrebbe avere sede nell’UE.
L’art. 45, par. 10, della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) prevede infatti che EBA elabori RTS che definiscano i criteri per determinare le circostanze in cui è appropriata la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni dei punti di contatto centrali.
Il Regolamento (UE) 2023/1113 ha modificato la direttiva, estendendone l’ambito di applicazione ai prestatori di servizi di cripto-asset: pertanto, l’art. 45, par. 9 della direttiva citata estende ai CASP le disposizioni in base alle quali gli Stati membri, possono imporre agli istituti di moneta elettronica, e ai PSP stabiliti nel loro territorio, in forme diverse da una succursale, e la cui sede centrale sia situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio.
Conseguentemente, EBA deve aggiornare il Regolamento delegato (UE) 2018/1108, all’epoca pubblicato in attuazione della direttiva citata, prima delle modifiche del MICAR.