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CASP: standard tecnici EBA sulla nomina di un “punto di contatto centrale”

28 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale di standard tecnici di regolamentazione (RTS) sulle condizioni per la nomina, da parte dei fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) di un “punto di contatto centrale”, in attuazione della IV Direttiva AML.

I CASP stabiliti in uno Stato membro dell’UE possono fornire servizi in un altro Stato membro dell’UE: in alcuni casi, se hanno uno “stabilimento” locale, ad esempio un crypto ATM, devono rispettare gli obblighi locali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), oltre a quelli che si applicano nello Stato membro di origine.

In queste situazioni, i punti di contatto centrali possono contribuire a mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati alla fornitura transfrontaliera di servizi di crypto-asset e a facilitare un’adeguata vigilanza e supervisione in materia di AML/CFT.

La bozza di RTS stabilisce:

  • le condizioni alle quali i CASP dovrebbero nominare un punto di contatto centrale
  • i ruoli e le responsabilità di tale punto di contatto centrale

In linea con il mandato conferito a EBA, la bozza di RTS non definisce la forma che un punto di contatto centrale dovrebbe assumere, né dove dovrebbe avere sede nell’UE.

L’art. 45, par. 10, della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) prevede infatti che EBA elabori RTS che definiscano i criteri per determinare le circostanze in cui è appropriata la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni dei punti di contatto centrali.

Il Regolamento (UE) 2023/1113 ha modificato la direttiva, estendendone l’ambito di applicazione ai prestatori di servizi di cripto-asset: pertanto, l’art. 45, par. 9 della direttiva citata estende ai CASP le disposizioni in base alle quali gli Stati membri, possono imporre agli istituti di moneta elettronica, e ai PSP stabiliti nel loro territorio, in forme diverse da una succursale, e la cui sede centrale sia situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio.

Conseguentemente, EBA deve aggiornare il Regolamento delegato (UE) 2018/1108, all’epoca pubblicato in attuazione della direttiva citata, prima delle modifiche del MICAR.

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