L’attività di consulenza finanziaria deve reputarsi connessa a quella della professione di avvocato, ai sensi dell’ordinamento di detta professione di cui al R.D. 27 novembre 1933, convertito nella L. 22 gennaio 1936, n. 34, sicché i relativi redditi e volumi d’affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 11, e successive modifiche.
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