Con la Circolare del 22 agosto 2019, n. 120, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla normativa e le istruzioni per la compilazione del modello che il datore di lavoro deve trasmettere per ottenere il pagamento diretto dalla stessa INPS dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).
Secondo il termine di decadenza previsto dal decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, i dati di cui al suddetto modello devono essere inviati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, al pari di quanto accade in via generale per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro, di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
La Circolare, inoltre, fornisce le indicazioni sulla gestione dei trattamenti conclusi prima o dopo il 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge 26/2019.