Con messaggio del 24 settembre 2015, n. 5919, l’INPS ha fornito alcune istruzioni in ordine al novità previste, in materia di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria e di Fondi di solidarietà, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (cfr. contenuti correlati), di attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, per il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in un Testo Unico.
In particolare, l’INPS precisa che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre, data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina.
Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dalla data odierna, dovranno, invece, seguire la nuova disciplina.
Le nuove domande dovranno quindi essere corredate dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale: a tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata.
I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS come indicato nel messaggio in allegato.
Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all’invio della domanda.
La nuova disciplina e le nuove modalità di presentazione della domanda, nonché le ulteriori disposizioni innovative contenute nella riforma, verranno comunque meglio illustrate in una apposita Circolare dell’INPS.