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Giurisprudenza

La Cassazione torna sul tema dei compensi forensi alla luce delle modifiche al sistema tariffario

8 Novembre 2012

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2012, n. 18920

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 18920 del 05 novembre 2012 la Corte di Cassazione torna sul tema della corretta determinazione dei compensi forensi alla luce delle modifiche apportate al sistema tariffario dal nuovo sistema regolamentare, oggi disciplinati dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

In particolare, la Cassazione evidenzia come, nella successione tra i due regime normativi, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti.

Ne consegue che qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa – con riferimento come detto ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste.

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