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Giurisprudenza

Casse di previdenza: illegittimi i massimali pensionistici pre-2007 per contrarietà al principio del pro rata

9 Settembre 2015

Cassazione Civile, Sez. Un., 08 settembre 2015, n. 17742

Con sentenza n. 17742 del 08 settembre 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto l’illegittimità, nel regime dettato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, delle limitazioni poste dagli enti di previdenza privatizzati ai trattamento pensionistico per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, trovando applicazione il principio del pro rata.

Nel farlo, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto.

1) Nel regime dettato dalla legge 8 agosto 95 n.335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 94 n.509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il principio del pro rata, previsto dall’art.3, c.12, della stessa legge 8 agosto 1995 n.335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.

2) Nel regime previdenziale dettato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.30 giugno 94 n.509, ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del primo gennaio 2007 trova applicazione l’art.3,c.12., della l. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del pro rata.

3) Nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal primo gennaio 2007 in poi trova applicazione l’art.3, c.12, della l. 8 agosto 95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art.1, c.763, della l. 27.12.06 n.296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 01 gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell’ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art. 1. C. 488, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l0’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

4) Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, non si prescrive nel termine quinquennale ma in quello decennale ordinario.


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