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Giurisprudenza

Casse Raiffeisen: il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della sanzione AGCM per inesistenza di un cartello

16 Gennaio 2020

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2020, n. 361 – Pres. Montedoro, Est. Tarantino

Rammentando che la finalità della disciplina sulla concorrenza è quella di salvaguardare una concorrenza effettiva anche in omaggio a quanto stabilito dall’art. 101 TFUE, i soggetti destinatari di provvedimento sanzionatorio, nel caso di intese restrittive della concorrenza, devono necessariamente poter essere considerati come imprese che agiscono in modo autonomo sullo stesso mercato rilevante posto che la nozione di «impresa», nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Ne consegue non è predicabile un’indipendenza tra casse di credito cooperativo, se le stesse fanno parte di un sistema legittimamente instaurato, al fine di assicurare secondo i citati principi del “mutualismo” e del “localismo” l’esercizio di attività bancaria, quale l’impiego alle famiglie, attraverso un meccanismo che si fonda su di una segmentazione territoriale, si rivolge in modo assolutamente prevalente ai soci delle casse ed è coordinato da una cassa centrale, la quale eroga servizi alle singole casse, tra cui anche servizi informativi, trattandosi in tutta evidenza di un sistema che non opera secondo meccanismi concorrenziali e che da strategie competitive interne non trarrebbe alcun ragionevole beneficio.

Posto che anche in relazione all’intesa “per oggetto” (che si caratterizza per il fatto di avere un oggetto di per sé vietato e, quindi, per sua stessa natura, dannosa per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, con la conseguenza che è inutile dimostrare in concreto la sussistenza di effetti dannosi sul mercato) la giurisprudenza precisa che anche l’accertamento della sussistenza dell’intesa non può prescindere dal tenore delle disposizioni della stessa, dagli obiettivi che si intendono raggiungere, dal contesto economico e giuridico nel quale l’intesa stessa di colloca, si rileva la macroscopica inidoneità di un cartello formato da imprese che complessivamente rappresentano solo il 25/30% del mercato a produrre un apprezzabile effetto anticoncorrenziale, alla luce del fatto che i consumatori avrebbero comunque avuto a disposizione numerose e valide alternative (il rimanente 70/75% del mercato) tali da rendere inutile qualsiasi ipotetica collusione.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado con cui il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento sanzionatorio posto a carico delle Casse Raiffeisen e della Cassa Centrale Raiffeisen – a fronte di un presunto illecito concorrenziale consistente nello scambio di informazioni e in un cartello avente ad oggetto i tassi nei mutui applicati al mercato del consumo – considerando la peculiarità del sistema Raiffeisen, basato sul vincolo ad operare prevalentemente nei confronti dei propri soci con una facoltà di sconfinamento territoriale di solo il 5% e con il coordinamento della Cassa Centrale la quale, all’interno dell’organizzazione Raiffeisen, oltre a prestare alcune attività di natura bancaria a favore della clientela privata, eroga servizi ausiliari alle singole Casse Raiffeisen in ragione di espresse previsioni statutarie.

 


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