Con Risoluzione N. 2/E del 24 gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento relativamente all’applicazione dell’imposta di registro ai verbali di apertura delle cassette di sicurezza.
Sul punto si ricorda come l’articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce che, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, le cassette di sicurezza possano essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’amministrazione finanziaria o di un notaio che redige l’inventario del contenuto allo scopo di determinare esattamente l’attivo ereditario.
E’ stato quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di specificare se l’inventario redatto ai sensi della richiamata disposizione debba essere assoggettato a registrazione in termine fisso e, in caso affermativo, quali siano i soggetti obbligati a richiedere la registrazione.
Il risposta a tale quesito l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, tenuto conto che gli effetti giuridici dell’atto redatto dal notaio o dal funzionario dell’amministrazione fiscale rilevano nell’ambito di un procedimento finalizzato alla corretta applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, deve ritenersi che, nel caso in esame, trova applicazione la disposizione dettata dall’articolo 5 della tabella allegata al TUR e che, quindi, per il verbale de quo non vi è obbligo di chiedere la registrazione.