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Giurisprudenza

Cause di esclusione della garanzia assicurativa e onere della prova

15 Maggio 2024

Eugenio Totaro, Dottorando in Diritto dei Consumi presso l’Università degli Studi di Perugia

Tribunale Ordinario di Perugia, II sez. Civile, Sent. 15 aprile 2024 – Pres. Marzullo

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale Ordinario di Perugia, con la sentenza del 15 aprile 2024 (Pres. Marzullo), affronta, in materia di diritto dell’assicurato all’indennizzo, il problema dell’onere probatorio in capo all’assicurato il quale deve, non solo, provare il pregiudizio patito e la dinamica del sinistro, ma anche l’inoperatività di cause di esclusione della garanzia assicurativa.

Nel caso di specie, l’attore si è rivolto al Tribunale per ottenere dalla compagnia assicurativa l’indennizzo dovuto per la fortuita amputazione traumatica di un dito della mano. L’assicurazione, dal canto suo, eccepisce, da un lato, che il danno patito non è contrattualmente coperto dalla polizza in quanto escluso dalle condizioni generali di polizza e, dall’altro, che non vi è prova circa la dinamica del sinistro.

Il Tribunale, in riferimento al contratto di assicurazione contro gli infortuni alla persona professionali ed extraprofessionali stipulato dall’attore, rileva che l’onere di provare il diritto dell’assicurato all’indennizzo è posto in capo a quest’ultimo (ex art. 2697 c.c.) che, al fine di beneficiare della copertura assicurativa sottoscritta, deve provare che il danno subito, le cause determinanti ed i pregiudizi patiti sono contrattualmente previsti e coperti dalla polizza.

Di più, qualora l’assicurazione dovesse prevedere delle cause di esclusione della garanzia assicurativa, l’onere probatorio sarà sempre posto in capo all’attore, il quale dovrà provare, in particolare, che il sinistro rientri nei rischi inclusi e dell’assicurazione convenuta dimostrare, qualora se ne ravvisino gli estremi, il fatto che questi ultimi non sono compresi.

Il Tribunale, pertanto, rigetta la domanda osservando che in merito allo svolgimento del sinistro, l’attore non è riuscito a provare la complessiva dinamica in quanto si è limitato a produrre unicamente il verbale di accesso al pronto soccorso: quest’ultimo prova solo il danno ed il pregiudizio subito ma non anche la dinamica del sinistro (che, peraltro, non è stata arricchita neppure da elementi circostanziali che avrebbero, in via presuntiva, potuto corroborare la dinamica genericamente descritta).

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