Il CNDCEC, congiuntamente alla Fondazione Nazionale Commercialisti, ha pubblicato un documento di ricerca relativo al reato di falso in attestazioni e relazioni, previsto dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII).
In particolare, trattasi di un reato proprio, che può essere commesso solo da soggetti specificamente individuati, e punibile solo, dal punto di vista soggettivo, se posto in essere con dolo.
Il documento sottolinea che la riforma del CCII intende garantire continuità normativa con le fattispecie criminose previste dalla legge fallimentare precedente e dalla legge n. 3/2012.
Tuttavia, introduce elementi di novità significativi: in particolare, il reato di falso si consuma esclusivamente in relazione alla veridicità dei dati contenuti nel piano, nei documenti allegati o nelle proposte, come riportati nelle attestazioni e relazioni.
In particolare, l’art. 342 del CCII disciplina le false attestazioni riguardanti i dati contenuti nel piano o nei documenti allegati.
La normativa prevede che il falso debba essere significativo rispetto all’interesse giuridico tutelato, ossia che i creditori (e in alcuni casi il giudice) ricevano informazioni corrette per garantire il corretto svolgimento delle procedure di crisi.
Il documento analizza anche le differenze rispetto alla normativa precedente, come l’art. 236-bis della legge fallimentare, che era più generico nel termine “informazioni”.
La nuova normativa àncora le informazioni rilevanti alla veridicità dei dati, escludendo ogni possibilità di scrutinio sulla fattibilità del piano.
Viene poi approfondito l’art. 344, comma 3, CCII, che si riferisce specificamente alle relazioni e attestazioni fatte dai componenti dell’organismo di composizione della crisi (OCC), i quali devono redigere relazioni e attestazioni veritiere e complete, e l’omissione di informazioni rilevanti è considerata parte della condotta delittuosa.
In sintesi, il documento delinea il quadro normativo e le specifiche condotte penalmente rilevanti relative al falso in attestazioni e relazioni nel contesto della crisi d’impresa, evidenziando l’importanza della veridicità e completezza delle informazioni per la tutela dei creditori e il corretto svolgimento delle procedure di crisi.