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CCPRRR e misure di intervento precoce: le traduzioni degli Orientamenti ESMA

20 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 1 giugno ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali degli Orientamenti sull’applicazione coerente delle condizioni per il ricorso alle misure di intervento precoce previsti dall’articolo 18, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2021/23 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR).

Tale norma del CCPRRR in materia di misure di intervento precoce prevede che:

  1. se la controparte centrale (CCP)
    • viola i requisiti patrimoniali e prudenziali del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR),
    • rischia di violarli in un prossimo futuro
    • presenta un rischio per la stabilità finanziaria dell’UE o di singoli Stati membri
  2. o se l’autorità competente ravvisa altri elementi di una situazione critica in grado di compromettere l’attività della CCP con riguardo alla sua capacità di prestare servizi di compensazione,

l’autorità competente può:

  1. ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento;
  2. ordinare di attuare una delle misure previste nel piano di risanamento;
  3. ordinare di individuare le cause della violazione o probabile violazione e di definire un programma d’azione;
  4. ordinare di indire un’assemblea dei soci;
  5. rimuovere o sostituire membri del consiglio o dell’alta dirigenza;
  6. imporre cambiamenti della strategia aziendale, delle strutture giuridiche od operative;
  7. comunicare all’autorità di risoluzione le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione;
  8. imporre l’esecuzione delle misure di risanamento;
  9. ordinare di astenersi dall’attuare determinate misure di risanamento;
  10. ordinare di ricostituire prontamente le risorse finanziarie;
  11. ordinare di incaricare i partecipanti diretti di invitare i loro clienti a partecipare direttamente alle aste;
  12. limitare o vietare la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale.

Le Linee guida sulle misure di intervento precoce stabiliscono prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e assicurano l’applicazione comune, uniforme e coerente dell’articolo 18 paragrafo 1, del CCPRRR.

Le Linee guida sono volte ad indicare alle autorità competenti le situazioni in cui dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di misure di intervento precoce per le CCP.

Nello specifico gli orientamenti forniscono gli indicatori che fungono da guida per l’applicazione delle condizioni del CCPRRR che spingono a valutare l’opportunità di applicare misure di intervento precoce.

Le autorità nazionali hanno due mesi di tempo dalla pubblicazione delle traduzioni ufficiali per comunicare all’ESMA se intendono conformarsi ai presenti orientamenti.

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