Con il Provvedimento del 19 luglio 2012, il Garante per la Privacy, in accoglimento al ricorso promosso da un privato per illegittima presenza del suo nominativo in una “centrale rischi privata” oltre il temine previsto dall’art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23), ha ribadito l’obbligo per il titolare del trattamento di tenere esatti e puntualmente aggiornati i dati registrati, evidenziando altresì come le informazioni su ritardi nella restituzione di un prestito, quando riguardano non più di due rate poi pagate, non possano essere conservate oltre un anno.
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