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Giurisprudenza

Centrale rischi. La segnalazione è attività pericolosa ex art. 2050 c.c.

14 Giugno 2011

Cassazione Civile Sez. I, sentenza 1 aprile 2009, n. 7958

Di cosa si parla in questo articolo

Per segnalare “a sofferenza” un cliente alla centrale rischi, la Banca deve procedere a una disamina dell’intera situazione finanziaria dell’interessato e delle ragioni per cui si registrano degli inadempimenti, non potendo dunque procedere de plano in presenza di un mero ritardo. La gestione del servizio della Centrale Rischi è un settore sottoposto alla disciplina della responsabilità oggettiva prevista per le attività pericolose. Ne segue, fra l'altro, l'applicazione del regime di inversione dell’onere della prova a favore dell'attore presunto danneggiato. L’interessato che vede leso il suo diritto da una segnalazione incauta può quindi agire in giudizio per il risarcimento del danno senza la necessità di dare dimostrazione della responsabilità del’agente ma solo dell'illecito subito in quanto è il presunto danneggiante (ovvero la banca) che in questa ipotesi deve fornire la prova contraria, ovvero deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (si tratta in sintesi della difficile prova dell'interruzione del nesso di causalità).

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