L’art. 7 del Ministero dell’Economia e delle finanze del 9 giugno 2004 disciplina gli effetti dell’opzione per il consolidato fiscale, stabilendo che, nel corso dei tre anni di durata dell’opzione, la cessione dei crediti diversi dall’Ires da parte della società “consolidata” possa avvenire ai soli fini della compensazione con l’imposta sui redditi delle società del gruppo. Detta norma non modifica l’art. 124 TUIR, il quale, circoscrivendo la sua disciplina al solo caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del decorso del triennio, prevede che le eccedenze d’imposta riportate a nuovo permangano nell’esclusiva disponibilità della società consolidante. È legittima pertanto la richiesta di rimborso presentata da quest’ultima nel caso in cui, dopo la cessazione anticipata del regime della tassazione di gruppo, vi siano eccedenze di crediti d’imposta riportate a nuovo derivanti da crediti in precedenza ceduti al consolidato da parte della consolidata.
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