La decisione in commento dichiara la mancanza di legittimazione attiva ad esercitare i diritti sociali del cessionario parte di un contratto di compravendita di azioni che sia stato dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato.
In particolare, tale mancanza di legittimazione attiva si estende a tutto il periodo intercorrente tra la data di efficacia del relativo contratto di compravendita e la data di efficacia della sentenza che lo ha dichiarato nullo, posto che gli effetti dello stesso sono da quest’ultima cancellati ex tunc.
Pertanto, la parte attrice (cessionaria di un contratto di compravendita di azioni poi dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato) vede soccombere le sue pretese rispetto ad una questione – la titolarità delle azioni della società – che era pregiudiziale a quelle oggetto del giudizio a monte della sentenza in epigrafe, le quali si fondavano appunto sulla pretesa legittimazione della parte attrice ad esercitare i diritti sociali (nella specie, su tutte, l’impugnativa di una delibera assembleare).