Nella determinazione del valore venale dell’azienda trasferita ai fini dell’imposta di registro, l’avviamento – in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dal’art.51, 4^ co., d.p.r. 131/86 – rileva non solo se positivo ma anche se negativo; ed abbia, in quanto tale, determinato la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell’azienda stessa.
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