L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione del credito in blocco prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, adempimento quest’ultimo che può aver luogo anche mediante l’intimazione di pagamento.
In costanza di più cessioni di credito, la parte opposta, una volta depositata in atti copia del proprio contratto di cessione, ha assolto all’onere probatorio della titolarità del credito, dovendosene trarre per via presuntiva la prova della regolarità anche dei precedenti trasferimenti aventi ad oggetto il diritto in questione, in mancanza di elementi di segno contrario.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Reggio Calabria si è pronunciato, tra l’altro, sull’onere della prova della titolarità del credito gravante sul cessionario nella fattispecie di cessione del credito in blocco.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha sollevato, tra le altre eccezioni, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito per la mancata notifica della cessione ex art. 1264 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta ha resistito all’opposizione, variamente argomentandone l’infondatezza.
Il giudice di prime cure, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha fatto rilevare che l’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti “ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20495/2020)”.
Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale ha evidenziato che parte opposta – la quale ha ricevuto il credito all’esito di più trasferimenti – ha assolto all’onere probatorio della titolarità del credito depositando in atti copia del contratto di cessione.
Pertanto, l’opposizione è stata rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo.