Il Tribunale di Reggio Emilia ha affermato che la cessione d’azienda, volta a rendere concretamente inesigibile il credito di una o più controparti, configura un caso di abuso del diritto e, pertanto, all’operazione societaria posta in essere non può essere accordata alcuna tutela giuridica.
Sul punto è opportuno osservare che manca nell’ordinamento civilistico italiano una previsione generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo, ma vi sono soltanto disposizioni specifiche che sanzionano l’abuso con riferimento all’esercizio di determinate posizioni soggettive.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito collegando la tematica dell’abuso del diritto a quella del dovere di agire secondo buona fede oggettiva, riconoscendo dunque un principio generale di divieto di abuso del diritto.
Condividendo quest’orientamento della Corte Suprema, il Tribunale ha ritenuto vi fossero i presupposti per configurare un caso di abuso del diritto, tenuto conto del fatto che, in violazione del principio di buona fede, nel caso di specie, la cessione d’azienda è stata effettuata per un fine diverso da quello tutelato dalla norma e quindi con violazione della causa concreta del negozio.