La regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all’art. 2558 cod. civ., vige solo se non è pattuito diversamente, come prevede l’esordio di tale disposizione; e tale diverso accordo è ravvisabile in ipotesi di cessione di azienda da parte dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, allorché – secondo l’insindacabile accertamento del giudice del merito, nel rispetto degli artt. 1362 ss. cod. civ. – risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.
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