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IVA

Cessione d’azienda per soggetti non residenti e rimborso IVA

25 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 432 del 24 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di soggetto legittimato a presentare la richiesta di rimborso IVA in ipotesi di cessione d’azienda di soggetti non residenti in Italia.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, quando l’operazione straordinaria riguardi due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina IVA per operazioni straordinarie fra soggetti residenti.

Lo stesso principio deve ritenersi applicabile con riferimento all’ipotesi di cessione d’azienda tra due soggetti non residenti, che operino ciascuno per tramite di un proprio rappresentante fiscale in Italia.

Nel caso di cessione d’azienda, dalla quale derivi l’estinzione del soggetto dante causa, come nel caso di specie, il cessionario sarà tenuto all’assolvimento di tutti gli adempimenti, agli effetti dell’IVA, seguenti alla data di cessione.

Tale successione negli obblighi del cedente rileva anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 30-ter, comma 2, del decreto IVA che prevede la possibilità per il cedente di avanzare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario.

Per motivi di cautela fiscale e per scongiurare un indebito arricchimento del cedente, il rimborso dell’IVA versata indebitamente è intrinsecamente collegato alla riconsegna al cessionario di quanto addebitato per errore ed incassato a titolo di rivalsa.

I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’IVA non dovuta decorrono, dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo.

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