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Giurisprudenza

Cessione dei crediti in blocco: non è sufficiente la pubblicazione in GU

14 Dicembre 2023

Segnalata da: Vincenzo Farina, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università del Salento

Tribunale di Brindisi, 05 dicembre 2023 – Dott. Natali

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 05 dicembre 2023 il G.E. del Tribunale di Brindisi, Dott. Natali, ha affermato alcuni importanti principi in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB.

La questione analizzata, in particolare, riguardava la prova della titolarità soggettiva in capo al creditore cessionario del credito ceduto, in caso di contestazione della cessione in blocco da parte del debitore, con particolare riferimento alla prova dell’esistenza dell’avvenuta cessione.

Preliminarmente, il GE ha chiarito trattarsi di questione rilevabile d’ufficio, autonomamente valutabile dal Giudice indipendentemente dalla proponibilità della relativa eccezione, ascrivendosi al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio.

Come noto, ai sensi dell’art. 1264 C.c., la cessione del credito va comunicata dal cessionario al debitore ceduto, pur senza particolari oneri pubblicitari, essendo sufficiente che quest’ultimo sia posto nelle condizioni di conoscere la vicenda traslativa che lo riguarda.

In caso di cessione di crediti in blocco, l’art. 58 TUB consente al cessionario di assolvere a tale formalità per il tramite della pubblicazione dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerandolo pertanto dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto.

Tuttavia, il GE, richiamando precedente pronunce di legittimità e di merito sul punto, ha affermato che tale pubblicazione non è sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’avvenuta cessione, poiché una cosa è l’avviso, un’altra la prova della sua esistenza e del suo contenuto.

Pertanto, la pubblicazione in GU, costituendo un adempimento meramente pubblicitario, non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce alcun effetto traslativo: non ha infatti alcuna valenza costitutiva e non sana i vizi dell’atto.

Il cessionario, pertanto, ha l’onere di dimostrare in giudizio l’inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, provando, in particolare:

  • L’effettivo perfezionarsi della cessione;
  • Il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento;
  • L’inclusione della cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili.

Quanto alle modalità della prova richiesta, il GE afferma che la prova documentale e diretta, a mezzo della produzione in giudizio del contratto di cessione di crediti in blocco, sia sempre preferibile.

Qualora ciò non sia possibile, tuttavia, non sarà certo sufficiente una prova meramente indiziaria ed indiretta della legittimazione sostanziale del cessionario, basata sulla prova della notifica nella GU della notifica, ancorché raccordata a condotte o atti (come uno scambio di comunicazioni) provenienti dalle parti del contratto di cessione (cedente e cessionario), portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.

La pubblicazione nella GU, infatti, assurge a mero indizio dell’esistenza della cessione in blocco, ma tale elemento, in assenza del contratto di cessione, deve essere raccordato con altre circostanze che però possano convergere univocamente nel dimostrare non solo la cessione, ma pure la sua ricomprensione nella posizione creditoria controversa.

La verifica dell’esistenza del titolo, conclude il GE, deve basarsi su circostanze di fatto, convergenti ed univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza per cui la cessione vi sia effettivamente stata.

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