Con la sentenza n. 23873/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che un’operazione di cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento di canoni di leasing è soggetta all’imposta di registro con aliquota dello 0,5% ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (“Testo unico dell’imposta di registro” o “TUR”).
Nel caso esaminato, una società aveva richiesto all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta proporzionale dello 0,5% versata relativamente ad un atto di cessione pro solvendo, a favore di un intermediario finanziario concedente un bene utilizzato in leasing, di crediti vantati nei confronti di una società terza, a titolo di garanzia del pagamento dei canoni.
La contribuente sosteneva, con tesi accolta in giudizio dalla C.T.R. che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso, che l’operazione rientrasse nel regime agevolato previsto dall’art. 15 del D.P.R. 601/1973, che esenta dall’imposta di registro, bollo e altre imposte (ipotecarie, catastali e sulle concessioni governative) le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti gli atti ad esse inerenti, incluse tutte le garanzie prestate.
Secondo la società, la cessione dei crediti, pur effettuata a titolo di garanzia, doveva essere considerata come connessa al finanziamento e quindi beneficiare delle esenzioni fiscali.
L’Agenzia ricorreva per cassazione, sostenendo che la cessione di crediti, in quanto garanzia di un contratto di leasing, non accedesse ad un’operazione di finanziamento vera e propria, ma costituisse un atto autonomo volto semplicemente a tutelare la posizione creditoria già consolidatasi. Pertanto, l’operazione non avrebbe potuto beneficiare dell’agevolazione e doveva essere soggetta all’imposta di registro proporzionale.
La Cassazione ha accolto la tesi dell’Agenzia, ribadendo che – in linea con la ratio dell’agevolazione normativa consistente nel “favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale” – l’agevolazione si applica solo a operazioni che generano nuova liquidità, destinata a investimenti produttivi.
Di fronte a una situazione in cui il credito risulti già erogato, nonché investita la somma corrispondente, e nella quale oggetto di regolamento negoziale è soltanto la successiva cessione del credito con finalità di garanzia, detta cessione non ha per oggetto un finanziamento bensì la sola garanzia di recupero del credito.
In altre parole, in simili casi, “la cessione dei crediti ha una sua specifica causa contrattuale, una sua autonoma funzione economico-sociale, che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing”.
Non ricorre quindi la ratio agevolativa, in quanto il cessionario, per effetto del negozio di cessione, non dispone di nuova liquidità suscettibile di impieghi produttivi.
Peraltro, tale operazione rientra nell’esclusione IVA prevista dall’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972 relativa alle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”: in forza del principio di alternatività tra IVA e registro, pertanto, essa è soggetta all’imposta di registro, come previsto dall’art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986.