Con Decisione n. 9642 del 22 giugno 2022 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è pronunciato relativamente alla propria competenza rispetto a controversie in materia di cessione del credito d’imposta.
Questi i principi di diritto affermati dall’ABF:
- La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell’ABF.
- Resta ferma l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro se la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta.
Nel proporre ricorso il Collegio rimettente aveva chiesto al Collegio di coordinamento ABF di stabilire se, in caso di cessione di crediti di imposta ex art. 121 del decreto legge 34/2020, convertito con legge 77/2020, vada riconosciuta la competenza per materia dell’Arbitro oppure se, trattandosi di fattispecie tributaria, la domanda debba essere dichiarata inammissibile.
Sul punto si sono formati due contrapposti orientamenti nei diversi Collegi territoriali:
- il primo, che nega la competenza per materia sulla base di un’interpretazione restrittiva del concetto di “servizio bancario” presente nelle Disposizioni ABF;
- un secondo, che riconosce la competenza per materia dell’ABF sul presupposto che il singolo atto di cessione possa mutuare la propria causa dall’attività di esercizio del credito da parte della banca o dell’intermediario finanziario, e che quindi le cessioni dei crediti possano annoverarsi tra le forme tecniche dell’esercizio del credito laddove una delle parti sia un intermediario bancario e finanziario.
Dopo aver passato in rassegna le diversi tesi formatesi presso i Collegi territoriali, il Collegio di coordinamento ritenere che la condotta dell’intermediario possa allora essere sindacabile davanti all’ABF quando abbia ad oggetto questioni non già relative alla formazione ed al riconoscimento del credito d’imposta, ma attuative del negozio di cessione.
Rispetto a queste ultime, infatti, non sussistono ragioni per negare la competenza dell’ABF laddove si valutino condotte che vengono qualificate dalla natura di intermediario del soggetto coinvolto e per le quali non sarebbe giustificato sottrarle alla competenza dell’Arbitro.