Con Risposta n. 435 del 25 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta, previsti dai bonus fiscali edilizi, laddove acquisiti a mezzo di cessione del credito.
In particolare, trattasi dei crediti d’imposta agevolativi per bonus fiscali derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il suddetto articolo 121, nel disciplinare espressamente un’ipotesi di “compensazione orizzontale”, permettere di usufruire del modello di versamento unitario (F24) per effettuare, con una singola operazione, il pagamento delle somme indicate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti sulle entrate indicate sempre nel comma 2.
In altri termini, laddove una somma può essere riscossa con Modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti, anche agevolativi, tributari e contributivi che possono essere indicati nel F24, fatto salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto un divieto al pagamento tramite compensazione.
Ne discende quindi la possibilità di compensare i suddetti crediti di imposta ex art. 121 decreto-legge n. 34/2020 acquisiti tramite cessione del credito.