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Giurisprudenza

Cessione del credito fondiario: banca litisconsorte necessario nel giudizio di nullità

12 Maggio 2022

Corte d’Appello di Milano, 05 maggio 2022, n. 1497 – Pres. Varani, Rel. Del Corvo

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’appello Milano ha affrontato una controversia in materia di superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario ex art. 38 TUB (Sentenza n. 1497 del 5 maggio 2022,  – Presidente Varani, Estensore Del Corvo).

La contestazione riguarda in particolare il difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado, instaurato tra il cliente e la società cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario oggetto di causa, senza la chiamata in integrazione della banca stipulante.

In particolare, il Tribunale, accertata la nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 38 TUB per violazione del limite di finanziabilità, aveva d’ufficio operato la conversione ex art. 1424 c.c. del contratto di credito fondiario nullo in un ordinario contratto di mutuo ipotecario.

Nel riformare tale decisione, la Corte d’Appello ha evidenziato come la conversione di un contratto nullo può essere chiesta solo da uno dei contraenti e presuppone altresì una compiuta verifica, da parte del giudice, dell’ipotetica volontà delle parti volta alla conclusione del diverso negozio.

Unico soggetto legittimato a proporre la domanda di conversione, e rispetto cui il giudice avrebbe dovuto accertare la volontà alla conservazione, risultava essere la banca mutuante, parte del contratto controverso, e non la società mera cessionaria del credito azionato.

Si configura quindi in capo alla banca mutuante un’ipotesi tipica di litisconsorzio necessario: il cessionario del credito, infatti, in ipotesi di nullità del mutuo in contestazione, potrebbe rivalersi nei confronti della banca senza che questa abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Sulla questione degli effetti del superamento dei limiti di finanziabilità nel credito fondiario si rinvia alla sentenza di rimessione alle Sezioni Unite  del 9 febbraio 2022, n. 4117.

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