Sul tema della cessione del credito IVA da parte di soggetti non residenti, ovvero stabiliti in paesi extra-Ue, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 278 del 19 maggio 2022.
La cessione del credito IVA è stata implicitamente riconosciuta dal legislatore attraverso la disposizione di cui all’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, che prevedeva, nella sua forma originaria, la possibilità di cedere il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA annuale e per cui fosse stato chiesto il rimborso.
Con le modifiche apportate al suddetto comma 4-ter dall’articolo 12-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato introdotto il richiamo anche alla cessione del credito IVA di cui è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale.
In questo quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate precisa che può essere ceduto solo il credito IVA che risulti dalla dichiarazione IVA annuale o infrannuale.
In assenza di riferimenti, nella normativa in questione, ai rimborsi IVA eseguiti nei confronti di soggetti non residenti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per questi soggetti, debba ritenersi preclusa la possibilità di cedere il credito IVA.
Tale conclusione deriva dall’impossibilità di estendere a crediti non ricompresi nel perimetro dell’art. 5, comma 4-ter, il regime di garanzia dallo stesso previsto, che ammette la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di chiedere anche al cessionario la ripetizione somme rimborsate laddove non spettanti.