Ai fini della qualificazione del negozio, rileva l’intento voluto dai contraenti in sede pattizia, pertanto il trasferimento dei soli crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca nei confronti di una società consortile integra la fattispecie della cessione del contratto e non quella della cessione del credito.
Nel caso di specie, veniva in rilievo un accordo sancito da una banca e una società consortile avente ad oggetto una serie di finanziamenti; successivamente la banca cedeva pro soluto a un’altra società i soli crediti derivanti dalle somme erogate.
Il Tribunale afferma che, il negozio ha natura di cessione del contratto e non di cessione del credito. Il trasferimento dei meri crediti, infatti, non è in linea con l’interesse perseguito dalle parti in sede di stipulazione del contratto, in quanto le stesse avevano previsto che la cessione avrebbe dovuto comprendere altresì lo spostamento dei connessi diritti e obblighi.
In conclusione, il Tribunale rileva che, in relazione all’originario intento voluto dai contraenti, la cessione posta in essere dalla banca è da ritenersi inopponibile nei confronti del cessionario.