Con Ordinanza n. 16117 del 19 maggio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di regime tributario della cessione del credito effettuata da soggetti passivi IVA.
In particolare, evidenzia la Cassazione, per poter analizzare adeguatamente la questione è necessario richiamare l’articolo 2, comma 3, lett. a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 il quale stabilisce che, a fini IVA, non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
Tuttavia, l’articolo 3, comma 2, n. 3, specifica che sono ricomprese tra le prestazioni di servizi, che rilevano ai fini IVA, le operazioni finanziarie realizzate mediante prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, che comprendono le operazioni finanziarie realizzate attraverso la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni poste in essere verso corrispettivo, infine, l’art. 10 include, tra le operazioni esenti dall’IVA, le prestazioni di servizi relative alla negoziazione di crediti.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Cassazione evidenzia che:
- la cessione del credito, effettuata da soggetti IVA, in via generale, costituisce operazione esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta;
- eccezionalmente rappresentano operazioni rilevanti ai fini IVA se hanno natura finanziaria e sono svolte dietro corrispettivo.
In quest’ultimo caso la cessione del credito, nonostante rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA, non comporta il pagamento dell’imposta in quanto trattasi di un’operazione esente con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa.
Ai fini della qualificazione come finanziaria, o meno, della cessione del credito assume rilievo, da un lato, la qualifica soggettiva del cedente, dall’altro, la natura oggettiva dell’operazione.
Nel caso di specie, la cessione del credito deve essere identificata come operazione finanziaria, stante la finalità di procurare liquidità al soggetto cedente tramite la cessione, da quest’ultimo operata, del proprio credito pro solvendo a favore del cessionario.
Tale operazione, dunque, sarà sottoposta ad IVA ma in un regime di esenzione, pertanto, in ragione del principio di alternatività di cui all’articolo 40 d.P.R. n. 131/1986, ad essa deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa ex art. 6, della Prima parte della Tariffa allegata al citato decreto.