La sentenza n. 1354 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 09.03.2016 offre l’opportunità di soffermarsi nuovamente sul tema dell’usura e sulla vincolatività delle istruzioni di Banca d’Italia, esaminando inoltre alcuni interessanti profili di criticità legati alla domanda di rimborso dei premi assicurativi, delle commissioni bancarie e di intermediazione, non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.
In ordine al primo profilo la sentenza costituisce l’ulteriore tassello di un orientamento giurisprudenziale che punta al suo consolidamento (cfr. ABF – Collegio Roma – decisione N. 1137 del 28.02.2013; ABF – Collegio Roma – decisione n. 620/1012; ABF – Collegio Milano – decisione n. 2860 del 03.09.2012; ABF – Collegio Milano – decisione n. 4819 del 20.09.2013; Trib. Milano, sentenza del 3 giugno 2014, n. 7234; Trib. Milano, ordinanza del 21.10.2014, Dr. A.S. Stefani; Trib. di Milano, sentenza n. 15318 del 23.12.2014, Dr. F. Ferrari; Trib. Avezzano, ordinanza del 21.01.2015, Dr. A. Dell’Orso; Trib. di Milano, sentenza del 19.03.2015, n. 3586, Dr.ssa L. Cosentini; Trib. Varese, sentenza del 10.4.2015, n. 194, C.R. Dr.ssa S. Colombo; Trib. Torino, sentenza del 28.05.2015 n. 3944, Dr.ssa M. Giusta; Trib. Milano, sentenza del 24.09.2015, n. 10737, Dr.ssa C. Cassone; Trib. Milano,sentenza del 01.10.2015, Dr.ssa S. Brat; decisione A.B.F. – Collegio di Roma – prot. n. 1037734/15 del 02.10.2015; e Tribunale di Monza, sentenza del 11.11.2015, Dr.ssa G. Mariconda).
La decisione in commento, infatti, si inserisce nel solco tracciato da quella parte della giurisprudenza che sostiene ormai da tempo il carattere vincolante delle Istruzioni di Banca d’Italia, quali norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare, oltreché necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma di cui all’art. 644, commi III e IV c.p..
La cosa interessante della sentenza, tuttavia, non è il presente aspetto, bensì l’innovativo cambio di prospettiva nell’esame della problematica con il quale la Dr.ssa Giusta interviene in punto di usura e cessione del quinto.
Esaminando le motivazioni della sentenza ci si rende presto conto che l’elemento di novità è frutto di una rilettura sistematica della problematica disancorata dall’esame dei soliti profili di criticità in punto di usura.
La chiave, infatti, per il Tribunale di Torino va ricercata in una circostanza che prescinde dalla vincolatività, o meno, delle Istruzioni di Banca d’Italia: “Nel caso in esame – indipendentemente dalla valenza attribuibile alle istruzioni emanate dall’organo di vigilanza – appare decisivo rilevare che relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, l’art. 54 del D.P.R. 180/1950 prevede l’obbligo del mutuatario di stipulare l’assicurazione sulla vita. Tale onere non rappresenta una remunerazione per il creditore-mutuante ma solo per l’impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio. Avuto riguardo al fatto che tale componente di costo non rientra nell’autonomia negoziale delle parti e non deriva dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle “imposte e tasse”, cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell’art. 644, c. 4, C.P. e art. 2, c. 2, legge n. 108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.” (cfr. pag. 5/7 sentenza n. 1354/2016).
Esaurito l’esame dei profili di criticità e di novità legati al compunto del premio assicurativo nelle componenti di calcolo del T.E.G.(M.) ai fini dell’usura nelle operazione di finanziamento assistite da cessione del quinto, il Tribunale torinese affronta poi anche il delicato tema della rimborsabilità dei premi assicurativi, delle commissioni bancarie e di intermediazione, non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.
L’esame della vicenda introduce sul punto un ulteriore elemento di novità, mostrando sull’argomento addirittura la capacità di superare la dicotomia esistente tra commissioni c.d. “up front” (non rimborsabili) e quelle c.d. “recurring” (rimborsabili); distinzione questa, sulla quale soprattutto l’ABF e, più di recente, anche i Giudici di Pace, hanno fatto leva per risolvere gran parte delle questioni sottoposte al loro esame.
L’esame della vicenda, infatti, per il Tribunale di Torino non deve operare sulla scorta della consueta distinzione tra commissioni c.d. “up front” o “recurring”, bensì muovendo le premesse dall’esame della volontà delle parti trasfusa nel regolamento negoziale.
In questi termini, il Giudice adito è dunque giunto alla conclusione che “La domanda è infondata in quanto contrastante con la disciplina pattizia che prevede all’art. 3 (oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.) la non rimborsabilità delle commissioni e degli oneri indicati al punto 1.1 lettere a), b), c) d), e) e la possibilità per il cedente di fruire, in caso di estinzione anticipata del prestito, di abbuono dei soli interessi (TAN) per il periodo di ammortamento non goduto” (cfr. pag. 6/7 sentenza n. 1354/2016).
E ciò senza tenere conto, precisa il Tribunale di Torino, che per quanto concerne, in particolare, la richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo, va rilevato che sulla base della normativa sopravvenuta (D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. in Legge 17.12.2012, n. 221; art. 15 quater – 15 sexies), applicabile anche ai contratti di assicurazione commercializzati prima della sua scadenza, è riconosciuto il diritto del debitore/assicurato a conseguire, in caso di anticipata estinzione del finanziamento o del mutuo, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Detta richiesta, tuttavia, come meglio chiarito dal Giudice adito deve essere rivolta alla sola Compagnia di Assicurazione e non anche alla Finanziaria, posto che “l’unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio sia l’impresa assicuratrice e non l’ente che ha erogatore del finanziamento” (cfr. pag. 6/7 sentenza n. 1354/2016).
Per queste ragioni, il Tribunale di Torino ha respinto ogni domanda formulata dall’attore nei confronti delle società finanziarie convenute.