Con Risposta n. 227/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’inutilizzo dei requisiti della cessionaria per l’esonero dalla prestazione della garanzia dei crediti IVA chiesti a rimborso nel caso di cessione del ramo d’azienda a società inattiva.
I requisiti per essere esonerati dalla prestazione della garanzia, come previsti dall’articolo 38-bis del decreto IVA, riguardano il profilo soggettivo del richiedente il rimborso e non sono legati alla specifica attività a cui si riferisce l’eccedenza di credito IVA. Di conseguenza, tali requisiti non si applicano automaticamente all’attività acquisita in seguito a un’operazione straordinaria, come ad esempio la cessione del ramo di azienda (nel caso ad una società inattiva).
In ogni caso, la cessione di un’azienda comporta la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, tra cui i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. Tuttavia, i requisiti soggettivi del cedente non vengono trasferiti automaticamente al cessionario.
La Corte di cassazione ha confermato che resta una “diversità soggettiva” tra cedente e cessionario e che il cessionario può utilizzare il credito in detrazione o richiederne il rimborso senza alcun rilievo ostativo, mentre il cedente perde la legittimazione. Pertanto, l’Amministrazione valuterà il grado di affidabilità del soggetto passivo che richiede il rimborso in base alle condizioni poste dall’articolo 38-bis del decreto IVA.
Nel caso in cui l’istante sia una società inattiva, ci potrebbe essere il rischio di non spettanza del rimborso e l’ufficio competente dovrà valutare questa ipotesi durante la lavorazione della richiesta di rimborso.