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Cessione delle eccedenze a credito IRES consentita anche in caso di “gruppo civile”

3 Agosto 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 233 del 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità da parte di una società controllata di cedere l’eccedenza a credito IRES alla società controllante astrattamente tenuta alla redazione del bilancio consolidato, laddove la struttura del gruppo non sia riconducibile al c.d. “gruppo fiscale”, di cui all’articolo 43-ter, comma 4, primo periodo, del d.l. n. 602 del 1973, ma al c.d. “gruppo civile”, di cui al secondo periodo della stesso comma.

Sul punto l’Agenzia ha chiarito come la cessione dei crediti è consentita sia nell’ambito del c.d. “gruppo fiscale”, laddove vi sia una partecipazione di maggioranza, sia nell’ambito del c.d. “gruppo civile”, nel caso in cui le società o gli enti a capo del gruppo siano “tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136”.

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito come la cessione delle eccedenze a credito è, altresì, consentita anche laddove l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, astrattamente imposto dalla norma, non sia adempiuto perché già assolto da un altro soggetto, a sua volta obbligato, come nel caso di una controllante estera.

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