Con riferimento alla cessione d’azienda, la presunzione di corrispondenza tra valore reale e valore dichiarato dalle parti nell’atto, ex art. 51 co. 1 del DPR 131/86, può essere superata dall’Amministrazione finanziaria dimostrando come il valore dichiarato abbia tenuto conto di passività che, seppur iscritte nei libri contabili obbligatori, non presentano alcun collegamento o inerenza con l’azienda ceduta. Infatti, nonostante l’art. 51 co. 4 del DPR 131/86 – nel prevedere le regole del “controllo” operato dagli Uffici sul valore dichiarato – faccia semplice riferimento alla sottrazione “delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile”, si deve comunque ritenere che il requisito dell’inerenza risulti implicito.
Di conseguenza, in caso di cessione d’azienda il concetto di inerenza si deve riferire al collegamento funzionale delle passività rispetto all’azienda oggetto di cessione, perché l’inerenza delle passività deve discendere dall’individuazione degli atti che hanno dato origine all’attività stessa.