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Giurisprudenza

Cessione di crediti bancari e onere della prova

22 Novembre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione civile, Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790 – Pres. L. Abete, Rel. R. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28790 dell’8 novembre 2024 (Pres. L. Abete, Rel. R. Amatore), ha messo alcuni punti fermi sull’onere della prova nel contenzioso avente ad oggetto la cessione di crediti bancari.

Secondo la Corte, «in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».

La Corte, poi, guarda anche alla diversa ipotesi in cui sia l’esistenza del contratto di cessione ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto: «in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, […] di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione».

In tal caso, però, «la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potrà essere più sindacabile in sede di legittimità».

Nel caso di specie, la società asseritamente cessionaria di un credito bancario ed esclusa dal passivo dell’impresa debitrice dichiarata fallita ricorreva in Cassazione, senza successo, avverso il decreto del Tribunale di Vicenza con il quale veniva respinta la sua opposizione allo stato passivo, in quanto carente di legittimazione attiva non avendo essa dato dimostrazione della cessione del credito. 

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