Con la ordinanza del 20 luglio 2023, n. 21821, la Corte di Cassazione (Pres. Genovese, Rel. Dongiacomo), ha espresso i seguenti principi di diritto sull’onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB.
Nella cessione in blocco dei crediti da parte della banca ex art. 58 TUB la titolarità del credito del cessionario si dimostra con la sola produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che contenga l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti.
Diversamente, non è necessario, ai fini del suddetto onere della prova, fornire specifica enumerazione di ciascuno di questi rapporti ceduti, purché le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in cui quindi i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in ragione della loro origine entro una certa e della qualifica dei relativi rapporti quali sofferenze, è compito del giudice valutare se la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite al cessionario ovvero sia riconducibile tra i crediti esclusi dalla cessione.
Tale valutazione verrà fatta tenuto conto della natura del credito, della data di origine e di altre caratteristiche del rapporto che emergano delle prove raccolte in giudizio.
Sugli stessi temi si veda anche la pronuncia sempre della Cassazione, 22 giugno 2023, n. 17944 (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo) disponibile a questo link.