Con ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, con riguardo al tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto.
«La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta».
In particolare, una società titolare di due conti correnti e di diverse esposizioni a questi collegate conveniva assieme ai suoi soci (quali garanti della società) una banca presso il Tribunale di Bari per sentirsi dichiarare la nullità di uno dei due contratti di conto corrente bancario per violazione dell’obbligo di forma scritta e, comunque, l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti compiuti dalla banca a titolo di commissioni e interessi per superamento del c.d. “tasso-soglia” in relazione a tutte le esposizioni nel tempo contratte e collegate ai predetti conti correnti.
La banca creditrice agiva in via riconvenzionale chiedendo il pagamento del saldo passivo risultante dai conti controversi.
Il Tribunale di Bari ha accertato il superamento del tasso soglia e rideterminato di conseguenza il saldo passivo dovuto alla banca, condannando così gli attori al pagamento delle relative somme in favore di quest’ultima.
Gli attori impugnavano la decisione presso la Corte d’Appello di Bari che, nel riformare la decisione di prime cure, ha parzialmente accolto le domande attoree e: (i) dichiarato la nullità di un contratto di conto corrente per violazione dell’obbligo di forma scritta in quanto c.d. “monofirma” e per l’ulteriore difetto di prova della consegna della documentazione al cliente; (ii) accertato il superamento del tasso soglia in relazione ai tre «conti anticipi» e a un ulteriore conto corrente della società debitrice, escludendolo invece per le altre esposizioni controverse; (iii) rideterminato di conseguenza il saldo accertando un credito a favore degli attori; e (iv) condannato la banca a corrispondere le relative somme alla società debitrice.
Nel frattempo, una SPV acquistava alcuni crediti della banca ai sensi dell’art. 58 TUB e impugnava la pronuncia della Corte d’Appello di Bari con ricorso per cassazione.
Oltre a rilevare “l’assorbente” difetto di prova dell’effettiva titolarità del credito compreso tra i crediti oggetto di cessione in blocco, la S.C. ha ulteriormente rilevato: (i) l’inammissibilità dei motivi riguardanti la nullità per violazione degli obblighi di forma scritta e consegna della documentazione contrattuale al cliente; e (ii) il difetto di specificità dei motivi concernenti la violazione delle istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del TEG in sede di consulenza tecnica d’ufficio; dichiarando di conseguenza l’inammissibilità del ricorso promosso dalla SPV cessionaria e condannandola alle relative spese di giudizio.