Con Risoluzione n. 79/E del 31 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, ai fini della determinazione della base imponile IVA della cessione di NPLs, tenuto conto delle peculiarità di tale operazione, nonché delle previsioni di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, si deve far riferimento ad un criterio basato sulla differenza tra il “valore economico” dei crediti al momento della cessione ed il prezzo pagato al cedente per l’acquisto di questi ultimi.
Tale “valore economico” riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all’esito di analisi dettagliate e documentate circa l’effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.
Sebbene la quantificazione del “valore economico” degli NPLs non emerga, di regola, in sede contrattuale, in quanto per ragioni di natura negoziale non si vuole dare evidenza al cedente delle prospettive di incassi attesi dalla gestione del portafoglio da acquistare (che, come detto, sono più alte rispetto al prezzo d’acquisto), dette valutazioni sono documentate e archiviate in documenti societari ufficiali e possono essere, dunque, riscontrate e verificate, in caso di necessità, dall’amministrazione finanziaria.