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Giurisprudenza

Valore effettivo di partecipazioni cedute e vizi relativi ai beni della società

30 Settembre 2024

Andrea Galleano, Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. II, 18 luglio 2024, n. 19833 – Pres. Bertuzzi, Rel. Picaro

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 18 luglio 2024, n. 19833, la Corte di Cassazione (Pres. Bertuzzi, Rel. Picaro) si esprime in materia di cessione di partecipazioni di società di capitali, ammettendo l’esperibilità delle azioni a tutela dell’effettivo valore delle azioni o quote cedute anche a fronte di vizi concernenti i beni della società (nel caso di specie, alcuni vincoli di destinazione e di trasferibilità gravanti su un immobile sociale in forza di leggi regionali).

Ciò, in applicazione del generale canone di buona fede, purché «la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidità economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote, che sono l’oggetto immediato della cessione, potendo per tale via integrare una mancanza delle qualità essenziali della cosa, ovvero essere indizio del fatto che i beni confluiti nel patrimonio siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi “radicalmente diversi” da quelli pattuiti».

La Suprema Corte richiama pertanto il proprio precedente orientamento che qualifica le partecipazioni di società di capitali come “beni di secondo grado”, in quanto rappresentativi «delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione» dei beni che costituiscono il patrimonio sociale e dunque non completamente autonomi rispetto a questi ultimi (Cass. 18181/2004, Cass. 22790/2019).

I Giudici di legittimità evidenziano che quest’ultimo indirizzo interpretativo non risulta d’altronde in contrasto con la prevalente ricostruzione secondo cui l’oggetto immediato della cessione di partecipazioni sociali è rappresentato dalle quote o azioni stesse, mentre la corrispondente quota parte del patrimonio della società ne costituisce soltanto l’oggetto mediato (aderiscono a tale orientamento prevalente Cass. 5053/2024; Cass. 21590/2019; Cass. 7183/2019; Cass. 16963/2014; Cass. 17948/2012; Cass. 16031/2007; Cass. 26690/2006).

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