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Cessione di portafoglio di polizze unit-linked ed applicazione dell’imposta sulle riserve matematiche

16 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 244 del 16 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM) applicabile alle imprese di assicurazione.

Nel caso di specie, la società istante è un’impresa di assicurazione non residente in Italia che ha optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, provvedendo al versamento dell’imposta prevista dal comma 2-quinquies) dell’articolo 1, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, ossia l’imposta sulle riserve matematiche (IRM).

La società istante ha stipulato con un’altra compagnia assicurativa non residente, un contratto per l’acquisto di un portafoglio composto esclusivamente da polizze unit linked per la maggior parte sottoscritte – direttamente o per il tramite di società fiduciarie residenti – da persone fisiche residenti in Italia.

Il Cedente, prima della cessione del portafoglio, ha operato in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) senza avvalersi della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria non avendo optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Tutti gli adempimenti di sostituzione tributaria sono stati posti in essere da parte di intermediari residenti, che, per la maggior parte delle polizze, hanno applicato e versato l’imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA), il cui versamento, come noto, costituisce, per il contraente della polizza, un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con le imposte sostitutive eventualmente applicabili al momento dell’erogazione della prestazione.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che – a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 – l’IRM possa integrare – in relazione al singolo contatto assicurativo – i versamenti dell’IVCA già effettuati ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge n. 209 del 2002.

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