Con sentenza n. 22879 del 03 novembre 2011, la sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un’ipotesi di operazione elusiva fiscale riconducibile all’acquisto da parte di una banca del 100% delle quote di una società immobiliare, operazione questa conclusa al fine di non corrispondere l’Iva, indetraibile, sulla cessione diretta di un immobile di altra società.
In particolare, nel caso di specie:
- una società aveva acceso in data 19.6.98 due mutui ipotecari presso una banca locale, per i quali non risultava versate alcuna rata;
- in data 21.6.2000 la banca aveva rilasciato alla società mutuataria ampia quietanza ed assenso alla cancellazione dell’ipoteca;
- il data 27.12.01 la società mutuataria vendeva ad una società immobiliare un immobile per il corrispettivo formato dall’accollo dei due mutui accessi con la banca;
- la società immobiliare, acquirente l’immobile, era stata costituita in data 6.12.2001, 21 giorni prima dell’acquisto dell’immobile stesso;
- i soci della società immobiliare, acquirente dell’immobile, erano gli stessi della società venditrice, mutuataria nei confronti della banca;
- lo stesso giorno dell’acquisto dell’immobile de quo (27.12.01), la società acquirente vendeva alla banca il 100% delle proprie quote di partecipazione.
La Corte, confermando la legittimità dell’originario atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate rispetto all’omessa regolarizzazione dell’acquisto senza fattura dell’immobile, già espressa dalla Commissione tributaria regionale, ha ritenuto decisivo, ai fini probatori, l’atto di quietanza della banca rispetto alle somme date a mutuo.
In tal senso, la Corte, in coerenza con il giudice del gravame, ha evidenziato come, dalla contabilità della società mutuataria, non risultasse versato alla banca alcuna rata in ordine alle somme ricevute; tuttavia, la banca aveva rilasciato alla società mutuataria quietanza, riconoscendo di non avere più nulla a pretendere e prestando consenso alla cancellazione totale dell’ipoteca “anche se a carico di altri immobili qui [nell’atto di quietanza] non menzionati”, ovvero proprio l’immobile oggetto di successiva compravendita fra la società mutuataria e la neo costituita società immobiliare, cessionaria del 100% delle quote nei confronti della banca.
L’acquisto dell’immobile da parte della società immobiliare, quindi, e la contestuale cessione di quote della stessa società alla banca, si configurano quali passaggi necessari per raggiungere lo scopo finale, che era quello di non pagare l’Iva “sull’acquisto” effettuato già nel 2000 (sotto le mentite spoglie dell’acquisto del 100” delle quote sociali di una società costituita ad hoc dai venditori effettivi).