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Cessione di valute virtuali: chiarimenti Agenzia delle Entrate sulla tassazione

8 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 397/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali e ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri di cui all’articolo 24- bis del Tuir.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, le cessioni a termine di criptovalute hanno sempre rilevanza fiscale, mentre alle cessioni a pronti, in via generale, non conseguono redditi imponibili stante la mancanza di finalità speculativa, tranne i casi in cui la valuta ceduta faccia riferimento a prelievi da portafogli elettronici (wallet), la cui giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, in ragione del combinato disposto degli artt. 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del Tuir. In tale ambito, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

La giacenza media in oggetto deve essere verificata relativamente all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, a prescindere dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).

Il trasferimento da una tipologia di wallet ad un’altra detenuta dallo stesso contribuente non realizza una fattispecie fiscalmente rilevante.

Le plusvalenze realizzate da una persona fisica al di fuori dell’esercizio d’impresa, sono assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura del 26%.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, che producano redditi imponibili in Italia, dovranno indicarli in dichiarazione dei redditi.

Lo stesso obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Pertanto, con riferimento alle valute virtuali detenute dai predetti soggetti, tale obbligo sussiste in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

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