Con sentenza n. 28875 del 27 dicembre 2011 la Corte di Cassazione analizza il tema della nullità della cessione di quote sociali eseguita in violazione del patto di prelazione contenuto nello statuto sociale.
Nel caso di specie, oggetto di contestazione era l’avvenuta cessione in favore di prestanomi delle quote societarie di alcuni soci, i quali che non intendevano figurare direttamente nella compagine sociale.
La Corte, rigettando tale contestazione, ha riconosciuto come le cessioni delle quote fossero avvenute in favore di tutti i soggetti che si erano avvicendati nella compagine sociale, determinando un trasferimento, pur reale ma basato sul pactum fiduciae, che non aveva prodotto alcun mutamento effettivo nella compagine sociale, restando comunque i mandanti – cedenti – titolari delle quote cedute.
Da che si doveva escludere che si fosse verificata una violazione del patto di prelazione dei soci, nè alcuna conseguente nullità poteva esserne derivata.