Con la decisione allegata il Tribunale di Taranto si esprime in ordine alla funzione rivestita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’«avviso di cessione» nel contesto di una «cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 tub e in particolare coi suoi riflessi sul versante della prova della (titolarità del credito e quindi) della legittimazione ad agire.
E ciò fa per affermare che la pubblicazione in GU svolge esclusivamente una funzione sostitutiva della notifica di cui all’art. 1264 c.c., ai fini dell’opponibilità del trasferimento al debitore ceduto; non costituendo, invece, elemento perfezionativo della fattispecie, né tanto meno possedendo un eventuale valore sanante di vizi dell’atto (causale) che ha giustificato il trasferimento.
Ne consegue, volgendo il discorso al versante probatorio, che il nudo fatto della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale potrebbe al più indicare l’avvenuto compimento di un «fatto» di cessione di rapporti in blocco, non potendo però certo – per la «struttura informativa minima» che connota lo stesso avviso – di per sé costituire prova di quali specifici rapporti concretamente hanno formato oggetto di «cessione». L’onere della prova relativo all’effettiva inclusione di uno specifico diritto di credito al trasferimento in blocco grava dunque, secondo i princìpi, sul soggetto cessionario-creditore, il quale deve fornire prova documentale della sua legittimazione sostanziale, non potendo ciò desumersi dalla mera pubblicazione dell’avviso.
A questa regola, fanno peraltro eccezione, i casi in cui il contenuto dell’avviso indichi senza lasciare alcuna incertezza di sorta (prima di tutto in relazione alla determinatezza dell’oggetto della cessione in blocco) sui crediti inclusi nel contesto della cessione: in questo specifico caso, l’avviso potrebbe – secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito – essere idoneo a mostrare la legittimazione attiva di un soggetto cessionario che si assume titolare del credito.