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Giurisprudenza

Cessione infragruppo: contabilizzazione “a saldi aperti” vs “a saldi chiusi”

10 Giugno 2022

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16202 – Pres. Crucitti, Rel. Venegoni

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di cessione infragruppo di beni immobili, in vigenza dell’articolo 123 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, applicabile ratione temporis, le modalità di contabilizzazione dei cespiti, che si adottano per il riallineamento dei valori – sistema a saldi chiusi o aperti – sono entrambe accettabili in quanto conducono allo stesso risultato, ossia la neutralità fiscale dell’operazione di cessione.

Tuttavia, considerata la diversa incidenza delle quote di ammortamento nei singoli periodi di imposta, ferma l’uguaglianza del risultato finale, è preferibile la cessione “a saldi aperti”, in quanto maggiormente coerente con il principio di continuità.

Nella fattispecie in esame, una società per azioni impugnava un avviso di accertamento relativo all’IRES relativa all’anno 2005.

Attraverso tale accertamento, l’Ufficio recuperava a tassazione la quota di ammortamento ritenuta indebitamente dedotta relativa all’acquisto, da parte della contribuente, di beni immobili da due società che, insieme alla cessionaria, avevano optato per il regime di tassazione di gruppo.

In particolare, l’Ufficio riteneva che la deduzione ad opera della contribuente fosse avvenuta in misura superiore rispetto a quanto consentito dall’abrogato art. 123 del TUIR, essendo la cessione stata operata “a saldi aperti” anziché “a saldi chiusi”.

In sostanza, la contribuente aveva contabilizzato il compendio immobiliare al lordo delle quote di ammortamento già dedotte dalla cedente, e non al netto di queste ultime, individuando così un maggior costo fiscale iniziale dal quale determinare le quote di ammortamento.

A seguito dell’accoglimento del ricorso della contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorreva infruttuosamente in appello.

Pertanto, l’Ufficio proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’allora articolo 123 del TUIR, deducendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel riconoscere la correttezza della procedura di vendita “a saldi aperti”, poiché la stessa doveva avvenire “a saldi chiusi”.

Tale conclusione non veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, rigettava il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.

In primo luogo, i giudici di legittimità richiamavano il già citato art. 123 del TUIR che, fino alla sua abrogazione avvenuta ad opera dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, stabiliva che tra le società che optavano per il regime di tassazione di gruppo, le cessioni di beni diversi da quelli generanti ricavi o plusvalenze potevano avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti, su opzione congiunta della società cedente e cessionaria, a condizione che dalla dichiarazione dei redditi risultasse la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

La ratio della norma in questione era quella di consentire cessioni infragruppo in regime di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Si trattava dunque, di un regime particolare per i trasferimenti infragruppo di beni, che permetteva di effettuare le operazioni sospendendo, al momento della cessione interna, il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza generatasi.

La plusvalenza avrebbe scontato l’imposta solo in seguito, all’eventuale verificarsi di determinate condizioni relative alla successiva destinazione dei beni.

Dal momento che le precedenti pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 18143/2019; n. 25257/2018) risultavano essere non univoche e rese in contesti diversi da quello del consolidato, i giudici di legittimità ritenevano che la modalità “a saldi aperti” fosse più in linea con il principio di continuità in quanto manteneva esattamente gli stessi valori contabili, comprensivi dei fondi di ammortamento, all’atto della iscrizione dei cespiti dopo la cessione.

Alla luce di ciò, il Collegio di Legittimità adito riteneva preferibile la tesi della contribuente, secondo cui il cessionario avrebbe continuato ad operare gli ammortamenti sul costo storico fiscale attribuito al bene in capo al cedente, rispetto a quella dell’Ufficio, che voleva che dopo la cessione il costo di riferimento fosse quello del valore di libro, al netto degli ammortamenti.

Aderendo alla metodologia dei saldi aperti, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese processuali.

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