L’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che esso non designa, direttamente o per analogia, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple di un credito, l’una dopo l’altra, dallo stesso creditore a cessionari distinti.