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Cessioni di partecipazioni: criteri di calcolo della plusvalenza

5 Marzo 2025

Fabio Povegliano, Praticante Avvocato del Foro di Treviso

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 254/2024, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni societarie e della rideterminazione del valore delle stesse prevista dall’art. 1, co. da 101 a 108 della L. n. 197/2022.

Tale norma ammette tale possibilità previo pagamento integrale di un’imposta sostitutiva dei redditi nella misura del 16% ovvero, in caso di rateazione della stessa, della prima delle tre rate che possono essere al massimo concesse. 

La vicenda ha interessato un contribuente che, nelle more del procedimento di liquidazione giudiziale di due società dallo stesso amministrate, aveva manifestato, attraverso una lettera indirizzata al curatore, la volontà di mettere spontaneamente a disposizione della curatela la metà delle partecipazioni detenute in altre due distinte società. 

Dette partecipazioni venivano successivamente cedute interamente dall’Istante, il quale, tuttavia incassava solo il 50% del corrispettivo, giacché la restante parte veniva immediatamente messa a disposizione della curatela.

Il Notaio rogante, infatti, si era assunto l’onere di recepire sul conto del proprio Studio la liquidità realizzata e di metterla a disposizione delle procedure concorsuali

Considerato che il valore delle stesse era stato oggetto di rideterminazione ai sensi della norma succitata e che il Contribuente aveva in quel momento provveduto unicamente al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva calcolata sul 100% delle partecipazioni, con istanza di interpello si chiedeva all’Agenzia di chiarire se, in ragione dell’incasso solo parziale del corrispettivo di cessione, si potesse indicare nel modello Redditi solo la plusvalenza realizzata in relazione al 50% delle quote cedute scomputando, per l’effetto, i valori in eccesso già versati dalle due rate residue. 

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito, in linea con quanto già chiarito con precedenti documenti di prassi, che “il nuovo valore può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni non negoziate in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, sulla base della relativa perizia, il cui termine per la redazione ed il giuramento è stato fissato al 15 novembre 2023” e che “La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata”, si è soffermata sull’inidoneità della iniziale manifestazione di volontà al trasferimento delle quote alla curatela prima dell’Atto di cessione e dunque prima della realizzazione della plusvalenza.

Da ciò ne è conseguito che, avendo l’Istante realizzato, con la cessione a titolo oneroso delle sue “intere” partecipazioni, redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, ai fini della rideterminazione del valore delle quote egli è tenuto a versare le successive rate tenendo conto dell’intero valore delle quote cedute dovendo inoltre indicare, ai fini dichiarativi, le partecipazioni cedute il cui valore è sato rideterminato.

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